Come già ampiamente discusso, nell’articolo di qualche giorno fa, ritorniamo a parlare del DVR: il documento contenente tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori all’interno di un’ azienda, per prendere atto dell’Importante e significativo aggiornamento presente nella circolare n. 3/21 emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Facciamo chiarezza sulla normativa e su come prevenire la sospensione dell’attività imprenditoriale.
Quali inadempienze portano alla sospensione dell’Attività?
Una prima condizione per l’adozione del provvedimento si realizza quando l’Ispettorato “riscontra che
almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso
ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.
La percentuale del 10% di lavoratori irregolari viene calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
Inadempienze relative al DVR
Una seconda condizione, per l’adozione del provvedimento di sospensione, si realizza tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza qui riportate:
FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA | ||
1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 | |
2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 | |
3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato | |
4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 | |
5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 | |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato | |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 | |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 | |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 | |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 | |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 | |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
Provvedimento ad effetto immediato
A tale riguardo, infatti, il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi
sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nella tabella per provvedere alla immediata sospensione dell’attività.
A chi spetta vigilare?
Il nuovo comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il provvedimento di sospensione è
adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la
sicurezza dei lavoratori”. Lo stesso potere spetta “ai servizi ispettivi
delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del
lavoro” (comma 8).
Inottemperanza al provvedimento di sospensione
Ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14 il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di
sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Come revocare il provvedimento di sospensione attività?
Per la revoca del provvedimento di sospensione, relativo alla condizione al punto 2: Inadempienze relative al DVR, è necessaria una regolarizzazione sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
Consigli utili
Edafos garantisce pieno supporto per una efficace consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Chiamaci ora allo 0828 1818703 int.1 per un sopralluogo gratuito